|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGEVOLAZIONI PER DISABILI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la
realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche è possibile fruire della detrazione d’imposta sull’Irpef del
36% per le spese di ristrutturazione. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per
l’eliminazione delle barriere architettoniche
riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per
la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l’eliminazione delle
barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del
19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento
del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla
eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione
del 36% . Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute
per realizzare
interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna
ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice
acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire
la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non
rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio,
l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere
espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei
sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio
consistente nella detrazione del 19%. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che
nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che
determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche
previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando,
tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli
stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la
realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni di
servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile
l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE
DEL DISABILE GRAVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Con la legge n. 286
del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296
del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte nel sistema tributario
l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è
una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n.
104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore
della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALTRE SPESE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oltre alle spese per l’eliminazione delle barriere
architettoniche sono previste altre agevolazioni che vengono riepilogate
brevemente nella tabella che segue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*)
L’agevolazione spetta solo ai non vedenti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI (1) TIPO DI HANDICAP A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il
disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente
dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento). B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il
non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione
(o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992. C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il
disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap
grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di
accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei
comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto
dalla commissione ASL). D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda
indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di
disabile. (2) FAMILIARE DEL DISABILE Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi
di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile
(cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché
figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti
più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in
quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri
deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non
superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese
di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute
per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non
sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del
cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui
risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente
sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata,
nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o
prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per
le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni
auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del
disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente
a carico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del
bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da
minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap
indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che
il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore
dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le
agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui
il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a
scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio
finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di
trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta
per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non
vedenti. (4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché,
per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da
“handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché
così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire
dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui
è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente
speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto),
salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o
perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di
valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a
2800 cc, se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel
corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti
effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti
precedentemente cancellato dal PRA. (5) DETRAZIONE IRPEF AUTO A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti
limiti di cilindrata. La detrazione
spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un
importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di
guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può
optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali
di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati
entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti
precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il
nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre
entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. (6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa
ai fini Irpef coincide quasi sempre con
l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione,
tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni
assoggettati ad Iva del 4%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni:
per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da
apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da
utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni
PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi
debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di
facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica,
il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura. (8) IVA AGEVOLATA Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi
tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito
gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti
a menomazioni di tipo funzionale ermanenti
(compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici
antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter-
nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o
carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da
soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al
carattere permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese
le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce,
stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed
altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da
tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare
una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi
anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed
altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; - prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. (9) ACQUISTO CANI GUIDA La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata
su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per
l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Fonte Agenzia Entrate)
|