AGEVOLAZIONI PER DISABILI

 

 

 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

 

 

Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile fruire della detrazione d’imposta sull’Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere  architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più

rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .

Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

 

 

 

 

EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE

DEL DISABILE GRAVE

 

 

 

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte nel sistema tributario l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

 

 

 

ALTRE SPESE

 

 

 

Oltre alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono previste altre agevolazioni che vengono riepilogate brevemente nella tabella che segue.

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

 

Tipo di handicap

(vedi note 1 e 2)

Aliquota Iva

agevolata al 4%

Detrazione

integrale Irpef

del 19%

Detrazione

Irpef in misura

fissa

Deduzione per intero dal reddito

complessivo

1.Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione dal bollo auto si veda nota 3.

B e C

Si(4)

Si(5)

--

--

2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di  accessori e strumenti per le relative prestazioni.

C

Si(4)

Si(5

--

--

3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante).

B e C

no

Si

--

--

4. Spese per i mezzi necessari per  l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non  deambulanti e apparecchi per il contenimento

di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella).

A

Si

Si

--

--

5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro  sussidio telematico).

A

Si(6) (7)

Si

--

--

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto  all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato  all’assistenza diretta della persona; al  personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al  personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

A

--

--

--

Si

7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di  assistenza e ricovero. In caso retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo le dette spese mediche e paramediche che debbono

essere separatamente indicate nella  documentazione rilasciata dall’istituto.

A

--

--

--

Si

8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese

mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto).

D

--

Per l’importo

che eccede

129,11 euro

--

--

9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad  esempio:

- protesi dentarie e apparecchi ortodontici,  comprese dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali;

- occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido;

- apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo auricolare a occhiali;

- apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura;

- arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili;

apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie

esempio:

-apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna.

D

(8)

Per l’importo

che eccede

129,11 euro

 

--

--

10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche;

prestazioni rese da un medico generico;

acquisto di medicinali; degenze o ricoveri  collegati operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato.

D

--

Per l’importo

che eccede

129,11 euro

--

--

11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato

soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della

Legge 26 maggio 1970 n. 381.

B

--

Si

--

--

12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale familiare (fino a 1.549,37 euro).

D

--

--

--

Si

13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida.

(*)

--

Si(9)

--

--

14. Spese di mantenimento per il cane guida.

(*)

--

--

Pari a 516,46

euro

--

 

(*) L’agevolazione spetta solo ai non vedenti

 

 

 

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

 

(1) TIPO DI HANDICAP

A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

 

(2) FAMILIARE DEL DISABILE

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

 

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.

(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO

A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La  detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi  sempre con l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

 

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

(8) IVA AGEVOLATA

Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel

quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale  ermanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;

- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

(9) ACQUISTO CANI GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo

di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli  autoveicoli

utilizzati per il trasporto del non vedente.

 

 

 

 

 

(Fonte Agenzia Entrate)