LE DETRAZIONE IRPEF PER

IL RISPARMIO ENERGETICO

 

 

 

La legge finanziaria 2008 ha prorogato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 le detrazioni

che consentono un risparmio d’imposta a quei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.

 

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% sulle spese.

 

 

In sintesi le agevolazioni sono le seguenti:

-         è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;

-         per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita tabella;

-         un’altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

-          infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti al carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. La finanziaria 2008 ha previsto che tale disposizione si applichi anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

 

Le detrazioni spettanti possono essere ripartite:

-         per le spese sostenute nel 2007 in tre quote annuali di pari importo;

-         per le spese sostenute dal 2008 in minimo tre massimo dieci quote annuali di pari importo a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione.

 

Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

 

 

Il pagamento inoltre dovrà essere effettuato con bonifico bancario o postale.

Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l’acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell’edificio, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.

 

 

Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:

 

• per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;

• il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;

• è necessario acquisire (tramite un professionista abilitato) la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica da trasmettere all’ENEA;

• dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non è più necessaria la certificazione energetica dell’edificio, ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;

• dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;

• i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

 

 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo

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Si può scegliere di rateizzare la detrazione da 3 a 10 rate annuali (la scelta è irrevocabile);

per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell’edificio, ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;

la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione (sostenute entro il 31 dicembre 2009) e alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

 

La detrazione Irpef spetta nella misura del 55% sulle spese sostenute negli anni

2008

2009

2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Fonte Agenzia Entrate)