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LE
DETRAZIONE IRPEF PER IL
RISPARMIO ENERGETICO |
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La legge finanziaria 2008 ha prorogato per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010 le detrazioni che consentono un risparmio d’imposta a quei contribuenti che
effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già
esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione
d’imposta nella misura del 55% sulle spese. |
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In sintesi le agevolazioni sono le seguenti: -
è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori
riportati in un’apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a
100.000 euro; -
per le spese relative ad interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti
di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita
tabella; -
un’altra detrazione per una quota pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative
all’istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro; -
infine, per le spese
sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti al carico del
contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. La
finanziaria 2008 ha previsto che tale disposizione si applichi anche alle
spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia. |
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Le detrazioni spettanti possono essere ripartite: -
per le spese sostenute nel 2007 in tre quote annuali di
pari importo; -
per le spese sostenute dal 2008 in minimo tre massimo
dieci quote annuali di pari importo a scelta irrevocabile del contribuente
operata all’atto della prima detrazione. Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza
dell’intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato,
che ne risponde civilmente e penalmente. |
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Il pagamento inoltre dovrà essere effettuato con bonifico
bancario o postale. Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche
l’acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica
dell’edificio, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero,
negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto
da un professionista abilitato. |
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Le principali condizioni per fruire della detrazione sono: • per tutti gli interventi la detrazione può essere
ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e
non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all’atto della prima detrazione; • il pagamento deve
essere effettuato con bonifico bancario o postale; • è necessario acquisire
(tramite un professionista abilitato) la certificazione energetica
dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica da trasmettere
all’ENEA; • dal 2008, per la
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
e per l’installazione di pannelli solari non è più necessaria la
certificazione energetica dell’edificio, ovvero, l’attestato di
qualificazione energetica; • dal 2008, la detrazione
spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia; • la detrazione Irpef si
applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti
non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009; • i valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i
valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008. |
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Si riporta di seguito uno schema
riassuntivo
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Si può scegliere di rateizzare la detrazione da 3 a 10 rate
annuali (la scelta è irrevocabile); per la sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per
l’installazione di pannelli solari non è necessaria la certificazione
energetica dell’edificio, ovvero, l’attestato di qualificazione
energetica; la detrazione Irpef
si applica anche alle spese per la sostituzione totale o parziale di
impianti di climatizzazione invernale non a condensazione (sostenute
entro il 31 dicembre 2009) e alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. La detrazione Irpef
spetta nella misura del 55% sulle spese sostenute negli anni 2008 2009 2010 |
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(Fonte Agenzia Entrate)
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