LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER

LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

 

 

Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

 

Infatti, la detrazione IRPEF per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici residenziali nonché per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, è stata prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dalla finanziaria 2008.

 

La detrazione spetta nella misura del 36% da calcolare sul limite massimo di spesa pari a euro 48.000.

 

Inoltre, è possibile fruire della medesima detrazione per l’acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che:

 

• l’immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;

• gli interventi di ristrutturazione siano eseguiti nell’arco di tempo che decorre dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

• il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011.

 

In tal caso, la detrazione del 36% è da calcolarsi sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, che comunque non può eccedere l’importo massimo di 48.000 euro.

 

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:

 

• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di 48.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);

• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da persone anziane, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per le persone di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;

• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;

• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata;

• i lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di  ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

 

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

-         eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

-         realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

-         adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

-         esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

  1. Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello al Centro operativo di Pescara;
  2. contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.;
  3. per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

 

 

ATTENZIONE

 

Oltre alla detrazione Irpef è stata prorogata anche l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

 

 

 

(Fonte Agenzia Entrate)