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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE |
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Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione
d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari
al 36% delle spese sostenute. Infatti, la detrazione IRPEF per le spese sostenute, ed effettivamente
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici residenziali nonché per
la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute, è stata prorogata per gli anni
2008, 2009 e 2010 dalla finanziaria 2008. La detrazione spetta
nella misura del 36% da calcolare sul limite massimo di spesa pari a euro
48.000. Inoltre,
è possibile fruire della medesima detrazione per l’acquisto di abitazioni
ristrutturate da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a
condizione che: • l’immobile acquistato
(o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato; • gli interventi di
ristrutturazione siano eseguiti nell’arco di tempo che decorre dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2010; • il rogito sia stipulato
entro il 30 giugno 2011. In
tal caso, la detrazione del 36% è da calcolarsi sul 25% del prezzo di vendita
o di assegnazione, che comunque non può eccedere l’importo massimo di 48.000
euro. Le principali condizioni
e limiti per fruire della detrazione sono: • il limite
massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di 48.000 euro deve essere
riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie
cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante
sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro); • la
detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi
effettuati da persone anziane, proprietarie o titolari di un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere
ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti
dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari
importo per le persone di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni; • nel caso in
cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla
stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai
fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro)
occorre tener conto delle spese già sostenute; • l’impresa
che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in
maniera distinta il costo della manodopera utilizzata; • i lavori
per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati
nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della
legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le
spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le
opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali. Tra
le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre: -
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione); -
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di
handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; -
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi; -
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE
Gli interventi di
manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano
le parti comuni di edifici residenziali. |
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ATTENZIONE
Oltre alla detrazione Irpef è stata prorogata anche
l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di
servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai
fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata del 10% non è più
richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel
periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura. L’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativamente alle prestazioni di
servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio,
prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che,
invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati
nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del
36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio. |
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(Fonte Agenzia Entrate)
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