LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

 

 

 

GLI ATTI DA REGISTRARE

A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si possono distinguere in:

_ atti da registrare in termine fisso, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine di 20 o 30 giorni (vedi la tabella seguente);

_ atti da registrare “in caso d’uso”, cioè quelli che vanno registrati solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l’esplicazione di attività amministrative, o presso le amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

In particolare devono essere registrati in caso d’uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta.

 

 

 

Termini di registrazione degli atti

 

ATTI

TERMINE

- vendite di immobili

20 giorni (dalla data dell’atto)

- contratti preliminari

- fideiussioni

- accolli di debiti

- cessioni di azienda

 

 

- locazioni di immobili

30 giorni (dalla data dell’atto)

 

 

 

 

 

 

 

LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO

E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

 

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.

Il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data degli atti.

L’imposta di registro è calcolata e versata dal contribuente, utilizzando il mod. F23, entro 30 giorni dalla data dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce osservare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto.

 

 

 

 

Quanto si paga per la registrazione

 

Fabbricati ad uso abitativo

2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità

 

 

Fabbricati strumentali per natura

1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA

2% del canone, negli altri casi

 

 

Fondi rustici

0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

 

 

Altri immobili

2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

 

 

 

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l’imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

 

Non è sottoposto a imposta di registro il deposito cauzionale versato dall’inquilino, mentre il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti all’imposta di registro (nella misura dello 0,50 per cento) se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

 

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del Pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.

 

 

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l’imposta di registro commisurata all’intera durata del contratto, cioè calcolando il 2 per cento sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno, applicando il 2 per cento sul canone relativo a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

 

 

 

 

Chi sceglie di pagare l’imposta di registro per l’intera durata del contratto può usufruire di uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2008 pari al 3 per cento) moltiplicato per il numero delle annualità.

 

 

ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO

DETRAZIONE

(durata x 1,5%)

6

9%

5

7.5%

4

6%

3

4,5%

2

3%

 

 

 

Nel caso si scelga di pagare annualmente, l’imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Si precisa che il rimborso non può riguardare l’importo di euro 67 della tassa fissa, comunque dovuta.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

In tutti gli altri casi (es. locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica (nella misura del 2 per cento) all’importo dei canoni ancora dovuti.

 

 

 

Locazione immobili strumentali

 

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 223 del 2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.

Sono immobili strumentali per natura quelli che per legge non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale. A titolo di esempio sono immobili strumentali per natura:

_ gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);

_ i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);

_ i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).

L’aliquota dell’1 per cento è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali effettuate da locatori che sono soggetti passivi IVA; diversamente, le locazioni aventi per oggetto immobili non strumentali (beni immobili ad uso abitativo) scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale del 2 per cento; i contratti di affitto di fondi rustici scontano l’imposta dello 0,50 per cento.

 

 

 

Affitto fondi rustici

 

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell’anno precedente.

In tal caso, l’imposta si applica (con l’aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l’imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI

 

Al fine di evitare che vengano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, è previsto che gli uffici non possono procedere ad accertamenti nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell’immobile.

Il valore catastale dell’immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori rivalutati del 20 per cento (per i fabbricati locati il moltiplicatore è in ogni caso 120).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l’imposta di registro rileva anche per l’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Quale importo del canone, su cui pagare l’imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20 per cento).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato” stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

 

 

IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, illustrata più avanti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il mod. F23.

La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull’apposito stampato in distribuzione presso l’ufficio.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il mod. F23 (nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e, entro 20 giorni dal pagamento, presentare l’attestato dell’avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.

 

 

 

COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

 

La registrazione di un atto privato (comprese le locazioni) può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell’Agenzia (quindi non necessariamente nell’ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), ma è importante avere con sé:

_ almeno due copie, con firma in originale, dell’atto o contratto da registrare;

_ marche da bollo da 14,62 euro da applicare su originali e copie ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia (come la carta bollata);

_ lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 - (che si può scaricare dal sito internet dell’Agenzia o prendere in ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente);

_ l’elenco atti presentati per la registrazione mod. RR (la cui compilazione è effettuabile contestualmente);

_ ricevuta di pagamento dell’imposta (copia mod. F23 preso in ufficio, compilato con il codice tributo correttamente indicato e presentato in banca o alla posta per il pagamento).

Nulla di quanto sopra elencato è necessario qualora si adottino le modalità telematiche.

 

 

ATTENZIONE

Dal 2007 il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (ad es. i tabaccai), i quali rilasciano appositi contrassegni telematici che sostituiscono, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

 

 

 

 

 

 

COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

(qualora non si utilizzi la registrazione telematica)

 

entro 30 giorni dalla data dell’atto (o dalla decorrenza, se anteriore)

presso

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Compilando

Il modello 69

(disponibile presso gli uffici)

 

 

presentando

contratto di locazione

almeno due copie del contratto da registrare

con firme in originale.

Applicare, per ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia, una marca da bollo da 14,62 euro

QUIETANZA

quietanza di pagamento dell’imposta

 

 

pagando

presso gli agenti della riscossione, le banche o gli uffici postali, un importo pari al 2% del canone annuo utilizzando il modello F23.

Il codice tributo da indicare se si paga per la prima annualità è 115T; se si paga per l’intero periodo è 107T

- per il primo anno l’importo minimo  dovuto è di 67 euro

 

- il pagamento compete in parti uguali a locatore e conduttore

 

- entrambi rispondono in solido

dell’intero pagamento

 

 

 

 

UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

allo sportello si ottiene la

ricevuta della avvenuta presentazione

le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato

all’atto della consegna

 

 

 

 

 

 

(Fonte Agenzia Entrate)