Le successioni a causa di morte

 

 

Quando una persona viene a mancare (detto anche “De Cuius”), se risulta proprietaria di immobili (case e terreni) oppure automezzi, investimenti (azioni, fondi di investimento, titoli di stato, ecc.), ecc. è sempre necessario predisporre la cosiddetta denuncia di successione.

 

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

 

Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni.

 

 

Chi deve pagarla e quanto si paga

Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

-          beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell’imposta catastale e ipotecaria);

-          azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);

-          obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);

-          aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l’avviamento);

-          crediti e denaro;

-          beni mobili (gioielli, mobili).

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.

 

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

-          4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;

-          6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;

-          6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;

-          8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

 

Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.

Dal 1° gennaio 2007, è prevista un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è stata estesa anche al coniuge).

I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

 

 

Le imposte ipotecaria e catastale e l’agevolazione “prima casa”

Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla rettifica di valore.Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima  casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L’agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima casa”.

 

 

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

-          110, per la prima casa;

-          120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);

-          140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;

-          60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;

-          40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

 

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

 

 

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l’apposito modulo e successivamente presentarlo all’ufficio locale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.

In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va  presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23.

 

Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

 

 

Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

-          gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;

-          gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;

-          gli amministratori dell’eredità;

-          i curatori delle eredità giacenti;

-          gli esecutori testamentari;

-          i trustee.

 

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

 

 

 

 

(Fonte: Agenzia Entrate)

 

 

 

DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI

La successione a seconda dei casi può essere testamentaria o legittima.

È testamentaria quando la persona deceduta (detta anche “de cuius”) lascia un testamento scritto.

È invece legittima quando il de cuius non lascia alcun testamento (oppure pur avendolo predisposto, questo è stato annullato); in tal caso,  l'eredità si devolve secondo le indicazioni di legge.

Nella successione legittima la legge individua gli eredi nel coniuge e negli altri parenti sino al sesto grado incluso.

Se colui che muore non lascia il coniuge o altri parenti entro il 6° grado l'eredità va allo Stato, il quale risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.

 

 

Successioni Legittime

Soggetti e diritti di successione

Gli eredi con diritto di successione sono:

-                                  i figli del de cuius (figli legittimi, naturali o adottati);

-                                  i genitori, i fratelli e le sorelle compresi i loro discendenti;

-                                  tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso;

-                                  il coniuge (eredita insieme ai soggetti che rientrano nei primi due gruppi ed esclude coloro che rientrano nel terzo gruppo).

 

 

Gradi di parentela degli aventi diritto alla successione

Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono ad un grado inferiore.

 

Il rapporto di parentela è solo quello che lega le persone unite fra loro da un vincolo di sangue. Nessun altro può essere definito parente, nemmeno il coniuge. Con il coniuge ai fini successori si instaura un rapporto diverso.

 

I parenti si dividono in due categorie: parenti in linea retta (bisnonno, nonno, padre, figlio) e parenti in linea collaterale (fratello, cugino, nipote).

 

Quindi per capire a chi spetta l' eredità ed in quale quota è necessario sapere con che grado di parentela è legato al de cuius. Per risalire al grado di parentela che c'è tra due figli è necessario risalire da un figlio al padre per poi scendere dal padre all'altro figlio. Quindi occorre sapere se la parentela è di 1° grado, di 2° grado, ecc. fino al 6° grado (Padre e figlio ad esempio sono parenti di 1° grado in linea retta; Il padre col nipote o il Nonno col nipote sono parenti di 2° grado in linea retta; Il nonno col nipote sono parenti di 3° grado in linea retta; i fratelli sono parenti di 2° grado in linea collaterale). Ai parenti oltre il 6° grado non spetta nessuna eredità in quanto la stessa si devolverà allo Stato.

 

 

I Diritti degli Eredi

 

Se chi muore lascia un unico figlio l'intero patrimonio andrà esclusivamente a questo.

Se il de cuius che muore lascia solamente più figli questi si divideranno tra loro l'intero patrimonio.

Se oltre ai figli vi è anche il coniuge quest' ultimo concorrerà assieme ai figli nella divisione dell' eredità.

I figli non concorrono dunque con nessuno nella divisione dei beni patrimoniali se non con il coniuge del de cuius.

 

Se dopo la morte del de cuius rimangono un figlio ed il coniuge il patrimonio si dividerà per metà ciascuno.

 

Se chi muore lascia il coniuge e più figli al primo andrà la quota di 1/3 mentre i figli divideranno tra loro la quota di 2/3.

 

Nel caso in cui vi siano figli o coniuge con figli, nessun altro parente potrà vantare diritti sul patrimonio; né i genitori del de cuius, né i fratelli.

 

Quando al de cuius non succedono parenti stretti come figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli e nemmeno un coniuge il defunto che non ha fatto testamento lascia l' eredità ai parenti più lontani cioé cugini, ecc.

Anche in questo caso rimane sempre valida la regola per cui il parente più vicino in grado esclude gli altri sia che appartengano al ramo paterno che materno.

 

Occorre richiamare l’attenzione del lettore sul fatto che la disciplina che regola la successione è più complessa di quanto riportato in questa breve trattazione.

Esistono infatti molti altri aspetti legati agli eredi ed al grado di parentela; aspetti non espressamente citati sopra e per i quali occorre approfondire meglio la conoscenza della normativa al fine di porre la dovuta attenzione a come verrà predisposta la denuncia di successione.

 

 

Di seguito, viene anche riportato un breve schema sulle quote di ripartizione delle quote cadute in successione.

 

Eredi

Coniuge

Figli

Ascendenti

Fratelli

Art. c.c.

Coniuge 

1/1

 

 

 

583

Coniuge + un figlio

1/2

1/2

 

 

581

Coniuge + due o più figli

1/3

2/3

 

 

581

Coniuge + genitori + ascendenti

2/3

 

1/3

 

582

Coniuge + fratelli

2/3

 

 

1/3

582

Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli

8/12

 

3/12

1/12

582

1 figlio

 

1/1

 

 

566

Due o più figli

 

1/1

 

 

566

Genitori

 

 

1/1

 

568

Un genitore + due o più fratelli

 

 

1/2

1/2

571

Un genitore + fratello germano

 

 

1/2

1/2

571

Genitore + fratello unilaterale

 

 

2/3

1/3

570

Entrambi i genitori + fratello germano

 

 

2/3

1/3

571

Entrambi i genitori + fratello unilaterale

 

 

4/5

1/5

571

Entrambi i genitori + 2 fratelli germani

 

 

1/2

1/2

571

Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali

 

 

2/3

1/3

571

Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale

 

 

4/7

3/7

571

Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali

 

 

4/7

3/7

571

Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano

 

 

1/2

1/2

571

Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali)

 

 

1/2

1/2

571

Fratelli

 

 

 

1/1

570

Ascendenti

 

 

1/1

 

569

Ascendenti + fratelli

 

 

1/2

1/2

571

 

 

 

Successioni Testamentarie

Se la ripartizione che prevede la legge non soddisfa le intenzioni della persona, oppure questi desidera disporre a proprio piacimento dei propri averi,  è necessario che venga redatto un testamento.

Il testamento non è altro che l'espressione delle ultime volontà del defunto.

Con il testamento il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede; questo però è valido sino ad un certo punto.

Infatti la legge prevede che una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.

 

 

Di seguito si riporta una piccola tabella ove si indica in che modo colui che fa testamento può disporre dei suoi beni (quota Disponibile) e in che modo invece l’eredità va devoluta per legge (quota Legittima).

 

EREDI

LEGITTIMA

QUOTA DISPONIBILE

coniuge

1/2

1/2

coniuge + 1 figlio

1/3 al figlio
1/3 al coniuge

1/3

coniuge e + di un figlio

1/4 al coniuge
1/2 ai figli

1/4

coniuge + genitori + nonni

1/2 al coniuge
1/4 ai parenti

1/4

1 figlio

1/2

1/2

più figli

2/3

1/3

genitori più nonni

1/3

2/3

 

 

 

Infine

 

Se il de cuius è intestatario di conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni, titoli, ecc., le cifre esistenti sul conto o sul libretto di risparmio o i valori, dovranno comparire all'interno della denuncia di successione.

 

Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

 

Se il de cuius è solo usufruttuario di un immobile, la denuncia di successione non và presentata ma occorrerà predisporre la cosiddetta “Riunione di Usufrutto”.